Attualmente i dati epidemiologici
delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza – circa il 12/13
per mille – dell’epilessia nella popolazione adulta in età attiva.
Tale
patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una
specifica terapia farmacologica e forme di sostegno individuale e sociale.
Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del
quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle
loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una
invalidità permanente.
Il presente disegno di legge si compone di tre articoli
e contiene una delega al Governo per la revisione lo snellimento delle procedure
relative all’accertamento dell’invalidità civile, delega per altro, già
prevista e mai attuata, dall’articolo 24 della legge n. 328 del 2000.
Tale delega prevede la decadenza automatica delle
limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora sia
intervenuta la guarigione, certificata dai medici specialisti.
È altresì prevista la revisione e l’aggiornamento
della tabella inerente le percentuali d’invalidità per le epilessie e la
possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una
percentuale d’invalidità pari almeno al 46 per cento.
La delega prevede infine la revisione della disciplina
sul rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine
di migliorare la qualità della vita di persone la cui patologia risulta essere
adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono
concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di
tipo B, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno.
L’articolo 3 infine modifica ed integra la
legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, del inerente l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di
estendere e riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefici
previsti dagli articoli 21 e 33 della sopracitata legge, garantendo in maniera
indiscriminatoria a tutte le persone disabili, pari opportunità e piena
integrazione lavorativa e sociale, così come ribadito anche dalla risoluzione
n. 7-01016, approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei
deputati nella seduta del 17 gennaio 2001.
DISEGNO DI
LEGGE
Art. 1.
(Delega)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per regolamentare organicamente la
normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti
affetti da epilessia.
Art. 2.
(Princìpi e criteri
direttivi)
1. Il
Governo esercita la delega conferita ai sensi dell’articolo 1 sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento
dell’invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti,
secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo
l’istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti
che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto
dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonchè
dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap –
International classification of impairement, disabilities, and handicaps (ICIDH),
adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità
per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi;
b)
previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le
persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la
guarigione da detto stato patologico, sia esso determinato da cause spontanee o
a seguito d’intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato
di salute;
c) riconoscimento, alle persone
affette da epilessia che, pur in terapia, manifestino crisi epilettiche con
perdita di contatto con l’ambiente, della possibilità di accedere al
collocamento obbligatorio, con una percentuale d’invalidità almeno del 46 per
cento;
d) revisione ed aggiornamento
della tabella inerente le percentuali d’invalidità per le epilessie, con
l’ausilio di specialisti in materia medici e laici;
e) revisione della disciplina
sul rinnovo della patente che consenta alle persone affette da epilessia, in
terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a
quello dell’assenza di crisi e comunque non superiore ai cinque anni. Nel
periodo successivo, purchè in assenza di crisi, il primo rinnovo avverrà dopo
due anni, il secondo dopo quattro ed i successivi dopo cinque anni;
f) concessione, a persone che
abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno, di permessi annuali di guida di
autoveicoli conducibili con patente di tipo B.
Art. 3.
(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 104)
1. Alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 21, comma 1, le parole «e terza» sono sostituite dalle
seguenti: «, terza e settima»;
b)
all’articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le
disposizioni del presente articolo, si applicano anche a soggetti con
minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia
farmaco-resistente».
LEGGE 12 Marzo 1999 n° 68
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
(Collocamento dei disabili).
1. La presente legge ha come
finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33
per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge
si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno
un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con
eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da
sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i
centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme
per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme
per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio
1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni
di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i
criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri
adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle
condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1,
lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e
privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito
per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato).
1. Per collocamento mirato dei
disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
1. I datori di lavoro pubblici e
privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati
che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la
quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al
comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della
protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui
al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una
delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa
effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono
sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per
il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si
applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono
computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e
della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva).
1. Agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i
dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme
contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni
percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti
occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore
affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla
disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973,
n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il
telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo
3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per
cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte
del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la
malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno
diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati,
dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai
fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le
regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle
relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di
promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai
soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del
finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della
corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso
testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e
per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni,
secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata".
Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni
che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili
o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la
misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e
privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresí
esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito
alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività,
non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda,
essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che
versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14
un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire
25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite
altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti
relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e
le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata
motivazione.
5. In caso di omissione totale o
parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma
dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per
cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i
criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e
della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di
cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e
privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in
un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del
minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima
regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in
riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).
1. Gli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in
raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento
dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla
tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del
collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale
organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla
materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue
capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie).
1. Ai fini dell'adempimento
dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative
per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e
gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici
effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori
disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota
d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema
creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla
presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Art. 8.
(Elenchi e graduatorie).
1. Le persone di cui al comma 1
dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco
tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda
le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché
la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti
da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui
al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è
istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai
commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7
e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità
di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati
per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9.
(Richieste di avviamento).
1. I datori di lavoro devono
presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta
giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di
avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il
datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili,
secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere
anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al
lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei
prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono
avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11.
I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma
hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono
determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica
occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche
per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e
privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare
agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce
con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresí
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure
particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli
uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione
lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti
l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).
1. Ai lavoratori assunti a norma
della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto
dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può
chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle
condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del
lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi
il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare
ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata
con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere
impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata
a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4,
della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo
necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del
rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la
predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il
disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei
confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora,
nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori
occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista
all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel
termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del
lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del
lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di
collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte
consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero
rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o
reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente
legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti
i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la
facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto
collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere
stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà
di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono
ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con
i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai
limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento
mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma
2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli
organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente
la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12.
(Cooperative sociali).
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali
stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di
lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare
più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai
sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore
di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili.
Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni).
1. Attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità
del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto
in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione
viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che
consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento
della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e
con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di
cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione
del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei
disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o
per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1
sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che,
attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività
di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di
dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa
l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e
per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di
cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento
è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a
decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici
competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo
in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono
indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad
una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
1. Le regioni istituiscono il Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e
gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in
modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei
datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli
importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività
rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1,
lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni).
1. Le imprese private e gli
enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9,
comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000
per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del
lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle
disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla
data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di
sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a
lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato
nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4
sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
1. Ferme restando le disposizioni di
cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a
tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica
siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di
svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di
concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito
le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in
stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità
specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il
requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il
pubblico impiego.
Art. 17.
(Obbligo di certificazione).
1. Le imprese, sia pubbliche
sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono
tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l'esclusione.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. I soggetti già assunti ai sensi
delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se
superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla
presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito
dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina
organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è
attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e
3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta
dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo
7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme
di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data
risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai
medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze
legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
(Regolamento di esecuzione).
1. Entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza
unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente
legge.
Art. 21.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati
che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al
Ministro stesso.
Art. 22.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13,
comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della
presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.